Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per prodotti fitosanitari e prodotti assimilati si intendono tutte le sostanze usate in agricoltura o in veterinaria allo scopo di combattere gli organismi dannosi alle piante, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
      2. Ai sensi del comma 1, in particolare, sono considerati prodotti fitosanitari e prodotti assimilati le seguenti famiglie di prodotti: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rotenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori nutritivi e biostimolanti, fisiofarmaci, coadiuvanti e loro miscele o derivati.